09-02-2017

Dalla giurisprudenza uno stop alle espulsioni dei tossicodipendenti

Dalla giurisprudenza uno stop alle espulsioni dei tossicodipendenti Niente espulsioni automatiche per tossicodipendenza. Il fatto che un immigrato sia tossicodipendente non può di per sé far dedurre che questi abbia una pericolosità sociale, se l’interessato ha già scontato una condanna penale in Italia e rischia il rimpatrio qualora perseveri in comportamenti criminali. Così la Corte di cassazione (Sezione VI civile - Sentenza 8 febbraio 2017, n.3301) ha annullato con rinvio il via libera all’espulsione di un cittadino originario dell’Est europeo risultato positivo all’accertamento della tossicodipendenza.
Come riporta Il Secolo XIX, la Suprema Corte ha cancellato il provvedimento contro Elion S. che, dopo aver scontato una condanna agli arresti domiciliari, era stato raggiunto nel gennaio 2016 da ordine di rimpatrio motivato dal giudice di pace di Piacenza dalla pericolosità sociale del soggetto, dopo che l’esame del capello dell’uomo, di origine albanese, era risultato positivo. Accolto il ricorso di Elion S., toccherà ora al giudice di pace motivare diversamente le ragioni, previste dalla legge, per le quali ritiene il cittadino albanese pericoloso al punto da richiederne il rimpatrio.
Nell’ordinamento italiano, le espulsioni per motivi di pericolosità sociale sono disposte quando si ha motivo di ritenere, sulla base di elementi di fatto, che lo straniero appartenga a talune categorie di soggetti quali, ad esempio: coloro che debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che, per la propria condotta e il proprio tenore di vita, lasciano intendere di sostentarsi, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; coloro che, con il proprio comportamento, lasciano presupporre di essere dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.